Art. 30
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti da tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti da tali zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento verso un altro Stato membro e i paesi terzi nei casi contemplati all' del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
a)
le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
b)
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».
Storico versioni
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