Art. 28

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche, prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche, prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I In deroga ai divieti di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dei prodotti di cui all' da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I all'interno di tali zone soggette a restrizioni purché: a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni; b) l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c); c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1.
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