Art. 27
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici
In vigore dal 9 giu 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici:
a)
per uso domestico privato;
b)
connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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