Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 giu 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce: a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (14) nei quali sono presenti le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento («gli Stati membri interessati»). Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti di origine animale, al materiale germinale e ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili per la protezione e la sorveglianza delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all', paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato. 2.   Il presente regolamento si applica: a) ai movimenti di partite in provenienza dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di: i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I; ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i); b) ai movimenti di: i) partite di suini selvatici negli Stati membri interessati; ii) partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni; c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b). 3.   Le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue: a) il capo II stabilisce norme speciali per l'istituzione delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica; b) il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati; c) il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per le aziende alimentari negli Stati membri interessati; d) il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri interessati; e) il capo VI stabilisce le disposizioni finali.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/934) — Testo vigente | Portale Normativo