Art. 20
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni a fini di smaltimento in un altro Stato membro o in un paese terzo
In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni a fini di smaltimento in un altro Stato membro o in un paese terzo
1. In deroga al divieto di cui all' del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2;
c)
il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 2:
a)
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
b)
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
3. Le autorità competenti di entrambi gli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 provvedono ai controlli relativi alla spedizione di tale partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:934:oj#art-20