Art. 18

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi 1.   In deroga al divieto di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio di altri Stati membri e verso paesi terzi purché: a) nello stabilimento di spedizione non siano state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e lo stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; c) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui agli articoli da 10 a 13. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché le partite di suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per la durata del periodo di monitoraggio richiesto per la peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 o siano inviati a macellazione immediata.
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