Art. 17
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli unicamente se tali partite sono accompagnate:
a)
dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
b)
da un certificato sanitario di cui all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
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