Art. 16

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all' del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. Tale certificato sanitario contiene il seguente attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento: «Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».
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Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/934) — Testo vigente | Portale Normativo