Art. 10

Condizioni generali per le deroghe al divieto specifico in relazione ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni generali per le deroghe al divieto specifico in relazione ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni 1.   In deroga al divieto specifico di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e alle condizioni seguenti: a) le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e b) le condizioni generali supplementari riguardanti: i) i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'; ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'; iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'. 2.   Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 18 a 22, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve dimostrare che il rischio di diffusione della peste suina classica è trascurabile.
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