Art. 4

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica in suini selvatici in uno Stato membro

In vigore dal 9 giu 2021
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica in suini selvatici in uno Stato membro 1.   A seguito di un focolaio di peste suina classica in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I come zona soggetta a restrizioni. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato provvedono affinché i confini della zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 siano adeguati senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
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