Art. 7

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifiche dell’Unione

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifiche dell’Unione 1.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica; b) il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo; c) le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalla modifica; d) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787; e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte; f) il documento unico consolidato, nella versione modificata; g) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata; h) la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento; i) unicamente per le domande originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo. La descrizione e i motivi di cui alla lettera e) e il documento di cui alla lettera f) non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati. 2.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati. La domanda di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato V. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali. 3.   Il documento unico modificato è redatto conformemente all’. La domanda di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato. 4.   Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento, oltre al documento unico nella versione modificata e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare. I nomi delle persone fisiche o giuridiche o dei funzionari dello Stato membro o dei paesi terzi che presentano la domanda sono pubblicati in quanto facenti parte di detta domanda.
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