Art. 3
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Documento unico
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Documento unico
1. Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
2. Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di un paese terzo, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo si avvale del modello di documento unico di cui all’allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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