Art. 13
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori
1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del capo III del regolamento (UE) 2019/787 e del capo II del presente regolamento sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
a)
per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, subordinatamente al paragrafo 2;
b)
per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a VIII del presente regolamento.
I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione per posta elettronica la notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all’ nonché la richiesta di cancellazione di cui all’ tramite posta elettronica.
3. A norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione comunica e mette le informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso i propri sistemi digitali. La Commissione comunica le informazioni nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 tramite posta elettronica.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle indicazioni geografiche di bevande spiritose, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.
La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell’Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.
Storico versioni
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