Art. 6
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Norme procedurali in materia di opposizione
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Norme procedurali in materia di opposizione
1. La notifica di opposizione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:
a)
il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui si riferisce l’opposizione;
b)
il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stata pubblicata la domanda di registrazione del nome, la domanda di modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione;
c)
il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la notifica di opposizione;
d)
la dichiarazione che la domanda potrebbe violare le prescrizioni del capo III del regolamento (UE) 2019/787.
La notifica di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II.
2. La dichiarazione di opposizione motivata di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:
a)
il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;
b)
il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c)
il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la dichiarazione di opposizione motivata;
d)
la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica di opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
e)
l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/787;
f)
informazioni dettagliate sui fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.
Se del caso, la dichiarazione motivata può essere corredata di documenti giustificativi.
La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III. In deroga, la Commissione può accettare una dichiarazione motivata non redatta utilizzando tale modulo, a condizione che vi figurino tutte le informazioni richieste dal presente articolo.
3. Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell’autorità o della persona che ha presentato la notifica di opposizione sono comunicati all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione.
4. Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell’autorità o della persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e quelli dell’autorità, dell’organismo o della persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione sono comunicati all’altra parte.
5. I risultati delle consultazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 sono notificati alla Commissione entro un mese dalla conclusione delle consultazioni. Tale notificazione contiene:
a)
il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;
b)
il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c)
il nome dell’opponente o degli opponenti;
d)
il risultato delle consultazioni;
e)
l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche.
La notificazione della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1236:oj#art-6