Art. 5

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Procedura di esame nazionale supplementare

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Procedura di esame nazionale supplementare Se, in seguito agli scambi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 fra la Commissione e lo Stato membro interessato, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare, tali modifiche sono adeguatamente pubblicate nello Stato membro interessato, al fine di consentire a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione di presentare opposizione prima che la nuova versione del documento unico sia trasmessa alla Commissione. Nei casi in cui sia necessario avviare una procedura di opposizione nazionale supplementare, su richiesta dello Stato membro interessato la Commissione può prorogare fino a sei mesi il termine per la presentazione di osservazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rinvia alla versione consolidata del disciplinare proposto.
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