Art. 8

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica standard

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica standard 1.   La comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, e dell’, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene: a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica; b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica standard di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787; c) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico; d) una sintesi dei motivi per i quali è richiesta la modifica; e) la decisione che approva la modifica standard di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235; f) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata; g) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata. 2.   Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento. 3.   Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione. 4.   La comunicazione di una modifica standard approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare di un’indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
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