Art. 9

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica temporanea

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica temporanea 1.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell’, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene: a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce; b) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787; c) il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell’imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie; d) il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale che approva la modifica temporanea. 2.   Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento. 3.   Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione. 4.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di un’indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
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