Art. 15
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Informazioni da rendere pubbliche
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Informazioni da rendere pubbliche
Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento sono rese pubbliche attraverso i sistemi digitali della Commissione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.
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