Art. 12

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. e), del reg. (UE) 2019/787] Verifica del rispetto del disciplinare

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. e), del reg. (UE) 2019/787] Verifica del rispetto del disciplinare 1.   Ai fini del presente articolo, per «produttore di una bevanda spiritosa recante un’indicazione geografica» o «trasformatore di una bevanda spiritosa recante un’indicazione geografica», in appresso rispettivamente «produttore» o «trasformatore», si intende un operatore le cui attività sono oggetto del disciplinare della corrispondente indicazione geografica. 2.   I produttori e i trasformatori rispettosi delle norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2019/787 hanno il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare istituita dall’articolo 38 di detto regolamento. I produttori e i trasformatori dichiarano la loro attività all’autorità competente di cui all’articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787. 3.   I produttori e i trasformatori il cui prodotto, in seguito al processo di verifica di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/787, risulta rispettare il disciplinare di un’indicazione geografica protetta a norma del predetto regolamento: a) ottengono un certificato, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare. Il certificato è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricarlo. Il certificato reca la data del rilascio. I produttori e i trasformatori certificati mettono il certificato a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all’applicazione. Essi possono altresì mettere il certificato a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali. Tale certificato è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini; oppure b) sono inseriti in un elenco di produttori e trasformatori riconosciuti, stilato dall’autorità competente. L’elenco, che può consistere nell’estratto rilevante dell’elenco completo, è messo a disposizione di ciascun produttore e trasformatore ivi elencato. Esso è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricare un estratto ufficiale del corrispondente elenco. L’elenco reca la data alla quale è stato stilato. Su richiesta, i produttori o i trasformatori mettono l’elenco a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all’applicazione. Essi possono altresì mettere l’elenco a disposizione del pubblico e di chiunque possa richiedere una prova dell’inserimento nell’elenco nell’ambito delle attività commerciali. L’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini. 4.   Il certificato e l’elenco di cui al paragrafo 3 sono aggiornati periodicamente, sulla base di una valutazione dei rischi. Il certificato e l’elenco contengono almeno i seguenti dati: a) il nome dell’indicazione geografica protetta; b) la categoria della bevanda spiritosa; c) il numero del produttore (facoltativo); d) la ragione sociale e i recapiti del produttore o del trasformatore; e) la ragione sociale o il nome ufficiale e i recapiti dell’organismo di controllo o dell’autorità responsabile dell’inserimento nell’elenco; f) le attività del produttore o del trasformatore cui si applica la certificazione o l’inserimento nell’elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (da precisare); g) la data di rilascio del certificato o della redazione dell’elenco; h) la firma, il sigillo o il marchio dell’organismo di controllo o dell’autorità responsabile dell’inserimento nell’elenco, che può essere in forma elettronica. 5.   In caso di revoca della certificazione o di depennamento dall’elenco, gli Stati membri garantiscono che il produttore o il trasformatore cessi di esporre o utilizzare il certificato o l’elenco. 6.   Al fine di agevolare la libera circolazione nell’Unione, gli organismi che rilasciano i certificati e le autorità responsabili della redazione dell’elenco di cui al paragrafo 3 possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IX. 7.   Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, il produttore o trasformatore il cui prodotto recante l’indicazione geografica registrata è importato nell’Unione mette, su richiesta, a disposizione dell’importatore del prodotto nell’Unione una prova della certificazione di produttore o trasformatore di un prodotto recante detta indicazione geografica fornita dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione di detto paese terzo. La prova della certificazione può consistere in un certificato o in un elenco di produttori e trasformatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione. La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili nello o negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell’importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo. 8.   Su richiesta, l’importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 7 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’UE impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell’Unione. L’importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali.
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