Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 apr 2021
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari internazionali e nazionali in tutta l'Unione forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, in virtù della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
2. Gli Stati membri possono accordare una deroga all'applicazione del presente regolamento per i servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici. Tale deroga non si applica in relazione agli .
3. Le deroghe accordate conformemente all', paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1371/2007 prima del 6 giugno 2021 restano valide fino alla data di scadenza di tali deroghe. Le deroghe accordate a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007 prima del 6 giugno 2021 restano valide fino al 7 giugno 2023.
4. Prima della scadenza di una deroga per i servizi ferroviari nazionali per passeggeri accordata a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1371/2007, gli Stati membri possono accordare ai suddetti servizi ferroviari nazionali per passeggeri una deroga all'applicazione degli , dell', paragrafo 2, lettere a) e b), e dell', paragrafo 2, del presente regolamento, per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.
5. Fino al 7 giugno 2030, gli Stati membri possono stabilire che l' non si applica nei casi in cui il gestore dell'infrastruttura si trovi nell'impossibilità tecnica di diffondere alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai tour operator o ai gestori delle stazioni i dati in tempo reale a norma dell', paragrafo 1. Almeno ogni due anni, gli Stati membri riesaminano in che misura sia tecnicamente fattibile diffondere tali dati.
6. Fatto salvo il paragrafo 8, gli Stati membri possono accordare una deroga all'applicazione del presente regolamento per:
a)
i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri;
b)
i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione.
7. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma dei paragrafi 2,4, 5 e 6 e spiegano i motivi di tali deroghe.
8. Le deroghe accordate a norma del paragrafo 6, lettera a), non si applicano in relazione agli .
Se riguardano i servizi ferroviari regionali per passeggeri, tali deroghe non si applicano nemmeno in relazione agli , , paragrafo 3, e al capo V.
Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le deroghe per i servizi ferroviari regionali per passeggeri all'applicazione dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 3, possono applicarsi fino al 7 giugno 2028.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:782:oj#art-2