Art. 10
Accesso alle informazioni sulla circolazione e di viaggio
In vigore dal 29 apr 2021
Accesso alle informazioni sulla circolazione e di viaggio
1. I gestori delle infrastrutture diffondono alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni i dati in tempo reale relativi agli arrivi e alle partenze dei treni.
2. Le imprese ferroviarie forniscono alle altre imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti e ai tour operator che vendono i loro servizi l'accesso alle informazioni di viaggio minime fissate all'allegato II, parti I e II, e alle operazioni sui sistemi di prenotazione di cui all'allegato II, parte III.
3. Le informazioni sono diffuse e l'accesso è concesso in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo. Una richiesta una tantum è sufficiente per avere un accesso continuo alle informazioni. Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria tenuti a rendere disponibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono chiedere la conclusione di un contratto o di un altro accordo in base al quale sono diffuse le informazioni o è concesso l'accesso.
I termini e le condizioni di un eventuale contratto o accordo per l'uso delle informazioni non limitano inutilmente le possibilità di riutilizzo delle stesse né sono utilizzati per limitare la concorrenza.
Le imprese ferroviarie possono richiedere ad altre imprese ferroviarie, ai tour operator e ai venditori di biglietti una compensazione finanziaria equa, ragionevole e proporzionata per i costi sostenuti per fornire l'accesso e i gestori delle infrastrutture possono richiedere una compensazione in conformità delle norme applicabili.
4. Le informazioni sono diffuse e l'accesso è fornito mediante mezzi tecnici adeguati, come le interfacce per programmi applicativi.
5. Nella misura in cui le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono fornite conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione (14), gli obblighi corrispondenti di cui al presente articolo si considerano adempiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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