Art. 5

Condizioni e tariffe contrattuali non discriminatorie

In vigore dal 29 apr 2021
Condizioni e tariffe contrattuali non discriminatorie Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti o i tour operator offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all'interno dell'Unione dell'impresa ferroviaria, del venditore di biglietti o del tour operator. Il primo paragrafo del presente articolo si applica anche alle imprese ferroviarie e ai venditori di biglietti quando accettano prenotazioni di passeggeri conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:782:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo