Art. 6
Biciclette
In vigore dal 29 apr 2021
Biciclette
1. Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3 e, se del caso, dietro pagamento di un corrispettivo ragionevole, i passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno.
Sui treni per i quali la prenotazione è obbligatoria, è possibile effettuare una prenotazione per il trasporto di una bicicletta.
Qualora un passeggero abbia effettuato una prenotazione per una bicicletta e il trasporto di tale bicicletta sia rifiutato senza un motivo debitamente giustificato, il passeggero ha diritto a un itinerario alternativo o a un rimborso a norma dell', a un indennizzo a norma dell' e a un'assistenza a norma dell', paragrafo 2.
2. Se a bordo del treno sono disponibili posti riservati alle biciclette, i passeggeri ripongono le loro biciclette in detti posti. Se tali posti non sono disponibili, i passeggeri sorvegliano le loro biciclette e compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che le loro biciclette non arrechino pregiudizio o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.
3. Le imprese ferroviarie possono limitare il diritto dei passeggeri di portare biciclette a bordo del treno per ragioni operative o di sicurezza, in particolare in conseguenza dei limiti di capacità applicabili durante le ore di punta o laddove il materiale rotabile non lo consenta. Le imprese ferroviarie possono inoltre limitare il trasporto di biciclette sulla base del peso e delle dimensioni delle biciclette. Esse pubblicano sui rispettivi siti web ufficiali le loro condizioni per il trasporto di biciclette, comprese informazioni aggiornate sulla disponibilità di capacità, utilizzando le applicazioni telematiche di cui al regolamento (UE) n. 454/2011.
4. Quando si avviano procedure di appalto per l'acquisto di nuovo materiale rotabile o si sottopone il materiale rotabile esistente a un ammodernamento significativo che comporti la necessità di richiedere una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato a norma dell', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), le imprese ferroviarie provvedono affinché le composizioni dei treni in cui tale materiale rotabile è utilizzato siano dotate di un numero adeguato di posti per biciclette. Il presente comma non si applica alle carrozze ristorante, alle carrozze letto o alle carrozze cuccette.
Le imprese ferroviarie determinano un numero adeguato di posti per biciclette tenendo conto delle dimensioni della composizione del treno, del tipo di servizio e della domanda di trasporto di biciclette. Il numero adeguato di posti per biciclette è definito nei piani di cui al paragrafo 5. In assenza di tali piani o se i piani non definiscono detto numero, ciascuna composizione del treno deve prevedere almeno quattro posti per le biciclette.
Gli Stati membri possono fissare, come numero minimo adeguato per determinati tipi di servizi, un numero superiore a quattro, nel qual caso tale numero si applica invece del numero individuato conformemente al secondo comma.
5. Le imprese ferroviarie possono definire e tenere aggiornati piani relativi al modo in cui aumentare e migliorare il trasporto di biciclette e ad altre soluzioni volte a incoraggiare l'uso combinato di ferrovie e biciclette.
Le autorità competenti quali definite all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) possono definire detti piani per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico. Gli Stati membri possono esigere che tali piani siano definiti da dette autorità competenti o da imprese ferroviarie operanti sul loro territorio.
6. I piani di cui al paragrafo 5 sono definiti previa consultazione pubblica e delle pertinenti organizzazioni rappresentative. Tali piani sono pubblicati sul sito web dell'impresa ferroviaria o dell'autorità competente, a seconda del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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