Art. 5
Condizioni e tariffe contrattuali non discriminatorie
In vigore dal 29 apr 2021
Condizioni e tariffe contrattuali non discriminatorie
Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti o i tour operator offrono al pubblico tariffe e condizioni contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all'interno dell'Unione dell'impresa ferroviaria, del venditore di biglietti o del tour operator.
Il primo paragrafo del presente articolo si applica anche alle imprese ferroviarie e ai venditori di biglietti quando accettano prenotazioni di passeggeri conformemente all'.
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