Art. 1

Oggetto e finalità

In vigore dal 29 apr 2021
Oggetto e finalità Al fine di garantire un'efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi ferroviari, il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario che disciplinano: a) la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e l'emissione di biglietti; b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; c) i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di servizi di trasporto ferroviario che provochino la morte o le lesioni di passeggeri o la perdita o il danneggiamento dei loro bagagli; d) i diritti dei passeggeri in caso di perturbazione, ad esempio soppressione o ritardo del servizio, compreso il loro diritto all'indennizzo; e) le informazioni minime e precise, anche in merito all'emissione di biglietti, da fornire ai passeggeri in formato accessibile e in modo tempestivo; f) la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza alle medesime; g) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio e la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri; h) il trattamento dei reclami; i) le regole generali in materia di applicazione.
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