Art. 30
Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti
In vigore dal 29 apr 2021
Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti
1. Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi forniscono tali informazioni, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e al regolamento (UE) n. 1300/2014. Essi specificano dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e al regolamento (UE) n. 1300/2014, nella stazione, a bordo del treno e sui rispettivi siti web, dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e delle informazioni di contatto dell'organismo o degli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'.
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