Art. 31
Designazione degli organismi nazionali di applicazione
In vigore dal 29 apr 2021
Designazione degli organismi nazionali di applicazione
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.
2. Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, ciascun organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, organismo preposto all'imposizione di diritti, organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e impresa ferroviaria.
3. Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità. La Commissione e gli organismi designati pubblicano tali informazioni sui loro siti web.
4. Gli obblighi di applicazione di cui al presente capo relativi ai gestori delle stazioni e ai gestori dell'infrastruttura non si applicano a Cipro o a Malta fintantoché non verrà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori e, per quanto riguarda le imprese ferroviarie, fintantoché nessuna impresa ferroviaria sarà titolare di una licenza rilasciata da un'autorità preposta al rilascio delle licenze designata da Cipro o da Malta a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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