Art. 32

Compiti in materia di applicazione

In vigore dal 29 apr 2021
Compiti in materia di applicazione 1.   Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento, compresi i regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014 nella misura in cui vi è fatto riferimento nel presente regolamento, e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i gestori delle infrastrutture, i venditori di biglietti e i tour operator forniscono agli organismi nazionali di applicazione, su richiesta, i documenti e le informazioni pertinenti senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della domanda. Per i casi complessi, l'organismo nazionale di applicazione può prorogare tale termine fino a un massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi nazionali di applicazione tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell' per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo. 3.   Ogni due anni gli organismi nazionali di applicazione pubblicano relazioni contenenti statistiche relative alle loro attività, comprese le sanzioni comminate entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali relazioni sono messe a disposizione sul sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. 4.   Le imprese ferroviarie forniscono le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:782:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo