Art. 34

Scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione

In vigore dal 29 apr 2021
Scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione 1.   Qualora siano designati organismi diversi a norma degli , sono istituiti meccanismi di notifica per assicurare lo scambio di informazioni tra gli stessi, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, al fine di aiutare l'organismo nazionale di applicazione a svolgere i propri compiti di supervisione e applicazione, e in modo tale che l'organismo di trattamento dei reclami designato a norma dell' possa raccogliere le informazioni necessarie per esaminare i reclami individuali. 2.   Gli organismi nazionali di applicazione scambiano informazioni sulle loro attività, sui principi decisionali e sulle pratiche a fini di coordinamento. La Commissione li assiste in tale compito. 3.   Nei casi complessi, quali quelli con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, e in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione collaborano per individuare un organismo «principale» che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti collaborano per agevolare la risoluzione del reclamo, anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti. I passeggeri sono informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo «principale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:782:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione (Art. 34 Regolamento (UE) 2021/782) — Testo vigente | Portale Normativo