Art. 35
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 mar 2021
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 209, paragrafo 3, primo e quarto comma, del regolamento finanziario, qualsiasi entrata, rimborso e recupero proveniente da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all’allegato IV del presente regolamento può essere utilizzato per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di bilancio di cui al regolamento sullo strumento di prestito per il settore pubblico per gli anni 2021-2027.
2. In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 può essere utilizzata per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di bilancio di cui al regolamento sullo strumento di prestito per il settore pubblico per gli dell’anni 2021-2027.
3. L’importo di 6 074 000 000 EUR a prezzi correnti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/2094 si utilizza:
a)
per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento con un importo di 5 930 000 000 EUR a prezzi correnti, in aggiunta alle risorse di cui all’articolo 211, paragrafo 4, primo comma, del regolamento finanziario;
b)
per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII del presente regolamento e delle misure di cui all’, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2020/2094, fatto salvo l’, paragrafi 4 e 8, di tale regolamento, con un importo di 142 500 000 EUR a prezzi correnti.
Tale importo costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
4. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, le operazioni di finanziamento e di investimento sottoscritte o stipulate dai partner esecutivi durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la firma dei rispettivi accordi di garanzia possono essere coperte dalla garanzia dell’Unione purché figurino nell’accordo di garanzia, superino la verifica della conformità di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o ricevano un parere favorevole secondo la procedura di cui all’ dello statuto della BEI e siano in entrambi i casi approvate dal comitato per gli investimenti, conformemente all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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