Art. 33

Partecipazione all’aumento di capitale del FEI

In vigore dal 24 mar 2021
Partecipazione all’aumento di capitale del FEI Oltre alla sua quota di partecipazione al FEI al 3 dicembre 2020, l’Unione sottoscrive un numero massimo di 853 quote nel FEI, ciascuna avente valore nominale pari a 1 000 000 EUR, in modo che la sua quota relativa nel capitale rimanga a un livello equivalente a quello del 3 dicembre 2020. La sottoscrizione delle quote e il pagamento fino a un importo di 375 000 000 EUR della parte versata delle quote e del sovrapprezzo delle azioni sono effettuati conformemente ai termini e alle condizioni approvati dall’assemblea generale del FEI ed entro il 31 dicembre 2021. La risultante parte sottoscritta ma non versata delle quote acquisite a titolo del presente articolo non supera 682 400 000 EUR.
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Partecipazione all’aumento di capitale del FEI (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/523) — Testo vigente | Portale Normativo