Art. 33 · Partecipazione all’aumento di capitale del FEI

Art. 33

Partecipazione all’aumento di capitale del FEI

In vigore dal 24 mar 2021
Partecipazione all’aumento di capitale del FEI Oltre alla sua quota di partecipazione al FEI al 3 dicembre 2020, l’Unione sottoscrive un numero massimo di 853 quote nel FEI, ciascuna avente valore nominale pari a 1 000 000 EUR, in modo che la sua quota relativa nel capitale rimanga a un livello equivalente a quello del 3 dicembre 2020. La sottoscrizione delle quote e il pagamento fino a un importo di 375 000 000 EUR della parte versata delle quote e del sovrapprezzo delle azioni sono effettuati conformemente ai termini e alle condizioni approvati dall’assemblea generale del FEI ed entro il 31 dicembre 2021. La risultante parte sottoscritta ma non versata delle quote acquisite a titolo del presente articolo non supera 682 400 000 EUR.
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