Art. 32

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 24 mar 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I partner esecutivi e i partner consultivi rendono nota l’origine dei finanziamenti dell’Unione e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. L’applicazione dei requisiti di cui al primo comma ai progetti nei settori della difesa e dello spazio e nella cibersicurezza è soggetta al rispetto degli obblighi di riservatezza o di segretezza. 2.   I partner esecutivi e i partner consultivi informano i destinatari finali, incluse le PMI, dell’esistenza del sostegno offerto dal programma InvestEU, o obbligano altri intermediari finanziari a informare i destinatari finali di tale sostegno, rendendo chiaramente visibili tali informazioni, in particolare nel caso delle PMI, nell’accordo pertinente che fornisce sostegno a titolo del programma InvestEU, al fine di sensibilizzare il pubblico e migliorare la visibilità. 3.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:523:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo