Art. 36
Modifica del regolamento (UE) 2015/1017
In vigore dal 24 mar 2021
Modifica del regolamento (UE) 2015/1017
Nel regolamento (UE) 2015/1017 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Combinazione del portafoglio del FEIS con altri portafogli
In deroga all’, paragrafo 6, del presente regolamento e all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, la garanzia dell’Unione può coprire le perdite di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento in relazione all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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