Art. 25
Relazioni
In vigore dal 20 gen 2021
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno per l’anno precedente, una relazione nazionale sul loro regime di conformità e sulle azioni intraprese per attuare le misure dell’IATTC, compresi i controlli da essi imposti alle loro flotte e le eventuali misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate per garantire il rispetto di tali controlli.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno, entro il 15 aprile per l’anno precedente, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio di squali per specie e i dati relativi agli squali alalunga di cui all’, paragrafo 3, alle Mobulidae di cui all’, paragrafo 4, e agli squali seta di cui all’. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 1o maggio.
3. Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l’anno precedente, in merito all’attuazione dell’ e alle interazioni con uccelli marini durante le attività di pesca gestite nell’ambito della convenzione, tra cui le catture accessorie di uccelli marini, dati particolareggiati riguardanti le specie di uccelli marini e ogni informazione pertinente proveniente dagli osservatori e da altri programmi di monitoraggio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.
4. Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l’anno precedente, in merito all’attuazione dell’ e delle linee guida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell’ambito delle operazioni di pesca (2009) (18), comprese le informazioni raccolte sull’interazione con le tartarughe marine nel corso delle attività di pesca gestite nell’ambito della convenzione. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.
5. Gli Stati membri presentano, entro il 15 marzo per l’anno precedente, un rapporto di osservazione scientifica per i pescherecci con palangari di cui all’, paragrafo 3. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 marzo.
Storico versioni
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