Art. 8

Squali alalunga

In vigore dal 20 gen 2021
Squali alalunga 1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Nella misura del possibile, gli squali alalunga tirati sottobordo sono immediatamente rilasciati indenni. 3.   Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli squali alalunga rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli rilasciati di cui al paragrafo 2.
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