Art. 10
Squali seta
In vigore dal 20 gen 2021
Squali seta
1. È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati da pescherecci con reti a circuizione nella zona della convenzione.
2. Se uno squalo seta è involontariamente catturato e congelato nell’ambito di un’operazione di pesca con rete a circuizione, esso è consegnato, intero, alle autorità governative presso il punto di sbarco, se presenti. Se dette autorità governative non sono presenti, lo squalo seta consegnato intero non può essere oggetto di vendita né di baratto, ma può essere donato a fini di consumo umano domestico. Gli esemplari di squalo seta così consegnati sono segnalati al segretariato dell’IATTC.
3. I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso, delle catture totali per bordata di pesca.
4. I pescherecci dell’Unione non svolgono attività di pesca nella zona di riproduzione degli squali seta identificate dall’IATTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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