Art. 11
Squali balena
In vigore dal 20 gen 2021
Squali balena
1. I pescherecci dell’Unione non calano reti a circuizione su banchi di tonni accompagnati da uno squalo balena (Rhincodon typus) vivo, se l’animale è avvistato prima dell’inizio della cala.
2. Nel caso in cui uno squalo balena sia accerchiato da una rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante della nave:
a)
provvede affiché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e
b)
segnala l’accaduto allo Stato membro, compresi il numero degli esemplari interessati, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l’accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dell’esemplare o degli esemplari in questione al momento del rilascio (segnalando anche se alcuni esemplari sono stati rilasciati vivi, ma sono successivamente morti).
3. È vietato trainare squali balena all’esterno di una rete a circuizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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