Art. 12
Rilascio degli squali in condizioni di sicurezza da parte di pescherecci con reti a circuizione
In vigore dal 20 gen 2021
Rilascio degli squali in condizioni di sicurezza da parte di pescherecci con reti a circuizione
1. I pescherecci dell’Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano nella rete o sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone.
2. Uno squalo catturato vivo da una nave con rete a circuizione e non trattenuto è rilasciato utilizzando le seguenti procedure o con mezzi altrettanto efficaci:
a)
lo squalo è fatto uscire dalla rete, rilasciandolo nell’oceano direttamente dal coppo;
b)
se non è possibile rilasciare lo squalo senza compromettere la sicurezza delle persone prima che esso sia issato sul ponte, esso è reimmesso in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un’apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione; e
c)
se non vi sono né scivoli né botole di evacuazione, lo squalo è calato in acqua con una braga o con una rete da carico, usando una gru o attrezzature simili, se disponibili.
È vietato l’uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali. Non è permesso sollevare lote squalo dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti, né è permesso praticarvi fori (ad esempio, per passarvi un cavo che serva a sollevarlo).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:56:oj#art-12