Art. 14

Raccolta di dati sulle specie di squali

In vigore dal 20 gen 2021
Raccolta di dati sulle specie di squali 1.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello agli Stati membri, che a loro volta li trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell’IATTC. 2.   Gli osservatori presenti sui pescherecci dell’Unione registrano il numero e lo stato (vivo o morto) degli squali seta e degli squali martello catturati e rilasciati.
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