Art. 15
Uccelli marini
In vigore dal 20 gen 2021
Uccelli marini
1. I pescherecci con palangari che utilizzano sistemi idraulici, meccanici o elettrici e che pescano specie oggetto della convenzione nella zona a nord di 23° N e a sud di 30° S, nonché nella zona delimitata dalla linea costiera situata a 2° N, ad ovest fino a 2° N-95° O, a sud fino a 15° S-95° O, a est fino a 15° S-85° O e a sud fino a 30° S, applicano almeno due delle misure di mitigazione contenute nella tabella di cui all’allegato del presente regolamento, compresa almeno una della colonna A. È vietato applicare la stessa misura della colonna A e della colonna B.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati è possibile solo nella zona a nord di 23° N finché la ricerca non avrà stabilito l’utilità di tale misura anche nelle acque a sud di 30° S. L’uso della cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati figurante nella colonna A è computato come due misure di mitigazione.
3. La selezione del cavo tori (scaccia-uccelli) sia dalla colonna A che dalla colonna B equivale all’uso simultaneo di due cavi tori (appaiati).
Storico versioni
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