Art. 17
Protezione dei delfini
In vigore dal 20 gen 2021
Protezione dei delfini
Solamente i pescherecci dell’Unione che operano secondo le condizioni stabilite dall’accordo e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD) sono autorizzati ad accerchiare banchi o gruppi di delfini con reti a circuizione durante la pesca del tonno albacora nella zona della convenzione.
Storico versioni
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