Art. 18

Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari

In vigore dal 20 gen 2021
Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi con palangari battenti la propria bandiera abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dalle loro navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri. 2.   Gli osservatori scientifici registrano le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio quali le tartarughe marine, gli uccelli marini e gli squali. 3.   Gli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci dell’Unione presentano alle autorità dello Stato membro una relazione su tali osservazioni al più tardi 15 giorni dopo la fine di ogni bordata di pesca. La relazione è inviata alla Commissione conformemente al disposto dell’, paragrafo 5.
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Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/56) — Testo vigente | Portale Normativo