Art. 20

Registro regionale delle navi

In vigore dal 20 gen 2021
Registro regionale delle navi 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti riguardanti ogni nave soggetta alla loro giurisdizione da includere nel registro regionale delle navi: a) nome, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio dell’Unione; b) fotografia della nave in cui sia visibile il numero di immatricolazione; c) bandiera precedente (se nota e se del caso); d) indicativo internazionale di chiamata (se del caso); e) nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari; f) data e luogo di costruzione; g) lunghezza, larghezza e altezza di costruzione; h) tipo e capacità del congelatore, espressa in metri cubi; i) numero e capacità delle stive, espressa in metri cubi e, in caso di navi con reti a circuizione, capacità ripartita per stiva, ove possibile; j) nome e indirizzo dell’operatore o degli operatori e del gestore o dei gestori, se del caso; k) tipo di nave; l) metodo o metodi di pesca; m) stazza lorda; n) potenza del motore principale o dei motori principali; o) principali specie bersaglio; e p) n. IMO (Organizzazione marittima internazionale). 2.   Ogni Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni relative agli elementi di cui al paragrafo 1. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC. 3.   Ogni Stato membro notifica inoltre immediatamente alla Commissione: a) qualsiasi aggiunta al registro; b) qualsiasi radiazione dal registro per uno dei motivi seguenti: i) rinuncia volontaria o mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca da parte dell’armatore o dell’operatore della nave; ii) ritiro dell’autorizzazione di pesca rilasciata alla nave; iii) cessata abilitazione della nave a battere la sua bandiera; iv) demolizione, disarmo o perdita della nave; e c) qualsiasi altra radiazione, non inclusa nell’elenco di cui alla lettera b). 4.   Entro il 30 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci dell’Unione battenti la loro bandiera e presenti nel registro regionale delle navi che hanno praticato, nella zona della convenzione, la pesca attiva di specie contemplate dalla convenzione dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC. 5.   La Commissione chiede agli Stati membri di fornirle dati completi per i pescherecci battenti la loro bandiera conformemente al paragrafo 1 qualora essi non forniscano tutte le informazioni richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:56:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo