Art. 22

Trasmissione dei dati

In vigore dal 20 gen 2021
Trasmissione dei dati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti sulle catture siano trasmesse annualmente alla Commissione, per tutte le loro navi che catturano specie contemplate dalla convenzione. 2.   Gli Stati membri forniscono i dati, per specie e attrezzo da pesca, se possibile, tramite i giornali di bordo e i registri di scarico delle navi, oppure in forma aggregata, come indicato nella tabella della risoluzione C-03-05 della IACCT, riportando come minimo i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di livello 3 e, ove possibile, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca e i dati sulla frequenza di lunghezza di livello 1 e 2. 3.   La tabella dei dati aggregati di cui al paragrafo 2 per ogni anno è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno successivo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.
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