Art. 21
Pozzi sigillati
In vigore dal 20 gen 2021
Pozzi sigillati
1. Un pozzo è sigillato quando è ermeticamente e fisicamente chiuso in modo da evitare manomissioni, da non metterlo in comunicazione con altri spazi della nave e da impedirne l’utilizzo per qualsiasi altro tipo di stoccaggio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ispezionare e verificare i pozzi sigillati per la prima volta.
3. Qualsiasi nave avente uno o più pozzi sigillati allo scopo di ridurre il volume dei pozzi indicato nel registro regionale delle navi è tenuta ad avere a bordo un osservatore dell’AIDCP.
4. È possibile aprire un pozzo sigillato solo in caso di emergenza. Se un pozzo sigillato è aperto in mare, l’osservatore è presente sia al momento dell’apertura sia quando il pozzo è nuovamente sigillato.
5. Tutte le apparecchiature di refrigerazione contenute nel pozzo sigillato devono essere disattivate.
6. Il comandante della nave notifica agli osservatori tutti i pozzi sigillati presenti a bordo. Gli osservatori comunicano al segretariato dell’IATTC eventuali casi di utilizzo dei pozzi sigillati per immagazzinare il pescato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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