Art. 18
Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari
In vigore dal 20 gen 2021
Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari
1. Gli Stati membri provvedono affinché le navi con palangari battenti la propria bandiera abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dalle loro navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.
2. Gli osservatori scientifici registrano le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio quali le tartarughe marine, gli uccelli marini e gli squali.
3. Gli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci dell’Unione presentano alle autorità dello Stato membro una relazione su tali osservazioni al più tardi 15 giorni dopo la fine di ogni bordata di pesca. La relazione è inviata alla Commissione conformemente al disposto dell’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:56:oj#art-18