Art. 16
Tartarughe marine
In vigore dal 20 gen 2021
Tartarughe marine
1. I pescherecci dell’Unione rilasciano immediatamente in mare tutte le tartarughe marine in modo da causar loro il minor danno possibile, senza compromettere la sicurezza delle persone, e provvedono affinché almeno un membro dell’equipaggio del peschereccio dell’Unione riceva una formazione riguardante le tecniche di movimentazione e di rilascio delle tartarughe marine, al fine di migliorarne la sopravvivenza dopo il rilascio.
2. Gli Stati membri continuano a partecipare e a promuovere la ricerca per l’individuazione di tecniche in grado di ridurre ulteriormente le catture accessorie di tartarughe marine effettuate con tutti i tipi di attrezzi utilizzati nell’Oceano Pacifico orientale.
3. Il comandante di un peschereccio con rete a circuizione:
a)
evita, per quanto possibile, di accerchiare tartarughe marine e tiene a bordo attrezzature, da utilizzare in caso di necessità, che consentono di movimentare le tartarughe marine in condizioni di sicurezza ai fini di un loro rilascio in mare; adotta inoltre ogni misura ragionevole per garantire tale rilascio in condizioni di sicurezza, nel caso in cui una tartaruga marina sia avvistata all’interno della rete a circuizione;
b)
intraprende le azioni necessarie per sorvegliare che le tartarughe marine non restino impigliate nei FAD e per garantire il rilascio di tutti gli esemplari rimasti impigliati in tali dispositivi;
c)
registra tutte le interazioni con tartarughe marine osservate durante le operazioni di pesca con la rete a circuizione e comunica tali informazioni alle autorità nazionali.
4. Il comandante di una nave con palangaro:
a)
tiene a bordo e utilizza, in caso di interazioni con tartarughe marine, le attrezzature necessarie (ad esempio, slamatori, taglialenze e volighe) per l’immediato rilascio degli esemplari catturati accidentalmente;
b)
se la maggior parte degli ami pesca a una profondità inferiore a 100 metri, si avvale di una delle due misure di mitigazione seguenti: ami circolari di grandi dimensioni o utilizzo esclusivo di pesci come esca;
c)
segnala eventuali interazioni alle autorità nazionali.
5. Gli Stati membri sostengono la ricerca e lo sviluppo di modelli modificati di FAD allo scopo di ridurre l’eventualità che le tartarughe marine vi restino impigliate e adottano misure di incentivazione all’uso dei modelli che si sono dimostrati in grado di ottenere tale riduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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