Art. 17 · Protezione dei delfini

Art. 17

Protezione dei delfini

In vigore dal 20 gen 2021
Protezione dei delfini Solamente i pescherecci dell’Unione che operano secondo le condizioni stabilite dall’accordo e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD) sono autorizzati ad accerchiare banchi o gruppi di delfini con reti a circuizione durante la pesca del tonno albacora nella zona della convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:56:oj#art-17