Art. 6

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

In vigore dal 20 gen 2021
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1.   I FAD sono attivati esclusivamente a bordo di navi dell’Unione con reti a circuizione. 2.   Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è monitorato dalla nave, dall’armatore o dal suo operatore. 3.   I pescherecci dell’Unione trasmettono alla Commissione informazioni giornaliere relative a tutti i FAD attivi, a intervalli di almeno 60 giorni, ma non superiori a 90 giorni, tra una trasmissione e l’altra. La Commissione inoltra immediatamente tali informazioni al segretariato dell’IATTC. 4.   Gli operatori dei pescherecci dell’Unione raccolgono le informazioni relative ad eventuali interazioni con i FAD e le trasmettono agli Stati membri. Per ogni interazione registrano le informazioni seguenti: a) la posizione del FAD; b) la data e l’ora in cui il FAD è stato calato in mare; c) l’identificativo IACCT del FAD (vale a dire, la marcatura del FAD o l’identificativo del segnalatore, il tipo di boa o ogni altra informazione che consenta di identificarne il proprietario); d) il tipo di FAD (ancorato, derivante naturale, derivante artificiale); e) le caratteristiche progettuali del FAD (dimensioni e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa); f) il tipo di attività (cala, posa, salpamento, recupero, perdita, intervento sull’apparecchiatura elettronica ecc.); g) se l’attività è una cala, i risultati della cala relativamente alle catture e alle catture accessorie; e h) le caratteristiche di qualunque boa ad esso collegata o delle attrezzature di posizionamento (sistema di posizionamento, eventuale dotazione di sonar ecc.). 5.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti per l’anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del CSC. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del CSC. 6.   L’identificazione, la progettazione e l’utilizzo dei FAD da parte dei pescherecci dell’Unione sono conformi, rispettivamente, agli allegati I e II della risoluzione C-19-01.
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